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Il responsabile unico del procedimento

Oplab Quesiti

  1. Nomina di un nuovo r.u.p. a seguito di gara deserta
  2. Possibilità per il r.u.p. di modificare le proposte progettuali
  3. Identità tra il responsabile del procedimento e il dirigente dell’area tecnica


  1. Nomina di un nuovo r.u.p. a seguito di gara deserta
    Pare potersi escludere la necessità di nominare un nuovo responsabile del procedimento dal momento la volontà di effettuare delle modifiche progettuali non comporta la conclusione del procedimento di realizzazione dell’opera pubblica. Il responsabile, nominato al momento dell’inclusione dell’opera nel programma triennale, rimane immutato, salvo la possibilità di procedere alla sua sostituzione.

  2. Possibilità per il r.u.p. di modificare le proposte progettuali
    Il potere di deroga indicato dal d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, art. 40, co. 9, lett. d), è riconducibile al potere di integrazione e modificazione del r.u.p. in tema di progettazione, riconosciutogli dalla l. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 16, co. 2, secondo il quale «le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei co. 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle». Si ritiene che «in virtù di tale previsione non è comunque possibile pretermettere talun livello di progettazione ma solo incidere sugli elementi propri di ciascuno di essi» (A. Cianflone – G. Giovannini, L’Appalto di opere pubbliche, Milano, 413; cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 2002 n.112, in www.giustizia-amministrativa.it).

  3. Identità tra il responsabile del procedimento e il dirigente dell’area tecnica
    Secondo il disposto della l. 7 agosto 1990 n. 241, artt. 4 e 5, è possibile che il responsabile del procedimento coincida con il dirigente dell’area tecnica, fino a che non venga nominato da questi altro responsabile ovvero vi sia una differente indicazione legislativa, regolamentare o contenuta in un atto generale.


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