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La commissione giudicatrice

Oplab Quesiti

  1. Pubblicità della seduta di gara
  2. Continuità della gara
  3. Compensi commissione


  1. Pubblicità della seduta di gara
    La giurisprudenza amministrativa ha affermato che nei procedimenti di aggiudicazione di gare pubbliche la fase di verifica della documentazione amministrativa e quella di apertura delle offerte economiche debbano avvenire in seduta pubblica, potendo l’Amministrazione procedere in forma riservata solo laddove debba compiere operazioni di valutazione di carattere tecnico–discrezionale in ordine alle offerte presentate. Le ragioni dell’affermazione di tale principio generale risiedono nell’esigenza di assicurare la trasparenza delle operazioni della Commissione ed una sorta di tutela «anticipata» della par condicio tra i concorrenti (Tar Lombardia, Milano, sez.III 26 luglio 2004 n. 3179; Cons. St., sez. V, 16 marzo 2005 n. 1077; Cons. St.,sez. V, 18 marzo 2004 n. 1427, in www.giustizia-amministrativa.it).

  2. Continuità della gara
    Il principio di continuità delle procedure di gara (artt. 71, r.d. 23 maggio 1924 n. 827) esige che le stesse siano espletate in un’unica seduta, o in più sedute immediatamente consecutive, in ossequio al principio di buon andamento dell’amministrazione. Il principio di continuità viene parimenti rispettato qualora le operazioni di gara si svolgano con ragionevole celerità in pochi giorni consecutivi, purché la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte preceda la conoscenza delle offerte medesime e venga rispettato il principio di segretezza delle operazioni di gara fino alla enunciazione dell’esito della stessa (Cons. St., sez. IV, 5 ottobre 2005 n.5360). è ammissibile l’interruzione del procedimento di gara nei casi in cui ricorre la necessità, da parte della commissione, di acquisire riscontri professionali qualificati su punti controversi del procedimento (Cons. St., sez. V, 12 ottobre 2004 n. 6568). Il principio di continuità della gara di appalto è solo tendenziale e deve essere interpretato con una certa elasticità qualora lo impongano particolari esigenze istruttorie (Tar Lombardia, Brescia, 13 gennaio 2006 n. 42; Tar Lazio, Latina, 2 agosto 2005 n. 645). Nessun dovere di motivazione grava sulla Commissione per poter procedere alla sospensione e all’aggiornamento delle sedute.

  3. Compensi commissione
    La Commissione di gara per la valutazione dell’idea o del progetto è composta da un numero dispari di componenti, non inferiore a tre, scelti tra esperti nella materia oggetto del concorso o dell’appalto, di cui almeno uno dipendente della stazione appaltante, che, in quanto tale, rivestirà la qualifica di Presidente della Commissione. Alla nomina degli altri componenti si può provvedere previo apposito Regolamento. L’atto di nomina dovrà contenere l’attestazione dell’avvenuta verifica della competenza e della capacità professionale, in relazione allo specifico oggetto, motivando la scelta effettuata. Il compenso dei membri componenti può consistere in un gettone di presenza per ogni seduta di gara più un’indennità nel caso di trasferta, o stabilito in misura diversa dal dirigente che indice la gara (norme di riferimento: artt. 1, 2 e 3, l. r. Piemonte 2 luglio 1976 n. 33; art. 1, l. r. Piemonte 7 agosto 1997 n. 48; art. 30, l. r. Piemonte 21 marzo 1984 n. 18; art. 1, l. 26 luglio 1978 n. 417; art. 54 del regolamento municipale 7 marzo 2005 n. 306 della città di Torino in materia di contratti).


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