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Corrispettivo e contabilità dei lavori

Oplab Quesiti

  1. Spese addizionali per l’esecuzione
  2. Documento unico di regolarità contributiva
  3. Applicazione IVA dopo finanziaria 2006
  4. Pagamento IVA per lavori a compenso con la Regione


  1. Spese addizionali per l’esecuzione
    Norme applicabili: l. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 26, co. 6 (Disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici); d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 117 (Penali); d.m. 19 aprile 2000  n. 145, Nuovo Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici, art. 22 (Penali). In particolare, in merito all’entità delle penali, si veda l’art. 117 cit. secondo il quale «per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel capitolato speciale d’appalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo». <

  2. Documento unico di regolarità contributiva
    Il DURC è una certificazione unificata del regolare versamento di contributi previdenziali ed assistenziali nonché dei premi da parte delle imprese edili assicurate, appaltatrici di lavori pubblici e privati. La normativa di riferimento è, per gli appalti pubblici, l’art. 2 co. 1, 1-bis e 2, del d.l. n. 210 del 2002, conv. in l. 1° agosto 2002 n. 266; per gli appalti privati, invece, l’art. 3, co. 8, lett. b)bis e b)ter, d. lgs. 14 agosto 1996 n. 494. Si specifica che in ossequio alla Circolare INAIL n. 38 del 2005 ed alla Circolare INPS n. 92 del 2005 le Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza pubblica dovranno richiedere il DURC esclusivamente per via telematica. Le comunicazioni all’ASL ed alla Procure per il lavoro nero rientrano fra gli adempimenti amministrativi obbligatori per l’applicazione delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro che, se possibile ed in ossequio al principio di semplificazione amministrativa (d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell’amministrazione digitale), devono essere effettuati per via telematica salva la presentazione del documento cartaceo ove non sia diversamente possibile.

  3. Applicazione IVA dopo finanziaria 2006
    «Il punto 127 quinquies della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, prevede tra le fattispecie assoggettate ad aliquota ridotta del 10 per cento le opere di «urbanizzazione primaria e secondaria». L’art. 4, l. 29 settembre 1964 n. 847, fornisce una elencazione delle opere in questione, individuando le strade quali opere di urbanizzazione primaria: a) strade residenziali; b) spazi di sosta o di parcheggio; c) fognature; d) rete idrica; e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; f) pubblica illuminazione; g) spazi di verde attrezzato. La ratio della norma agevolativa è quello di tassare con aliquota Iva ridotta le opere necessarie alla soddisfazione dei bisogni primari dell’uomo (bisogni soddisfatti dalle opere di urbanizzazione primaria) nonché quelle destinate a produrre servizi di interesse collettivo in materia di economia, istruzione, cultura e tempo libero nell’ambito di un centro abitato, al fine di migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti. Il Ministero dell’Interno ha avuto modo di pronunciarsi sul quesito prospettato tramite alcune risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate; in particolare la risoluzione n. 46 del 26 maggio 1998 precisa che, per quanto concerne gli interventi relativi a manutenzione straordinaria strade, gli stessi sono da assoggettare ad IVA con l’aliquota ordinaria, non rientrando le dette fattispecie in alcuna norma agevolativa. Nella sostanza la tesi ministeriale pare distinguere il momento della costruzione delle opere di urbanizzazione da quello relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, non prevedendo aliquota agevolata per queste ultime. Tale tesi emerge con evidenza dal testo della risoluzione n. 157/E del 12 ottobre 2001 la quale, prendendo lo spunto da un quesito inerente la costruzione di una piscina scoperta e la ristrutturazione dell’impianto sportivo esistente, prevede l’assoggettamento all’aliquota del 10 per cento delle prestazioni dipendenti da contratto d’appalto aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero di cui alle lettere c), d), ed e) dell’art. 31, l. 5 agosto 1978 n. 457, Norme per l’edilizia residenziale (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), mentre per i lavori relativi alla manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alle lettere a) e b) della stessa norma è prevista l’aliquota IVA ordinaria del 20 per cento».

  4. Pagamento IVA per lavori a compenso con la Regione
    «Sulla base delle ricerche effettuate, quanto asserito dalla Regione è giustificabile dal fatto che per i lavori a compenso è corrisposto un quantum onnicomprensivo, al lordo di eventuali spese e di eventuali imposte che gravano sul lavoro a compenso stesso. Ciò che è suggeribile è che in fase precontrattuale si sottoponga bozza del contratto a funzionari della Regione preposti per evitare equivoci. In caso contrario, l’Iva e le spese riconosciute da contratto sono a carico dell’ente appaltante».


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