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Oggetto del contratto: lavori – servizi – forniture – servizi pubblici

Oplab Quesiti

  1. Qualificazione di una pista ciclabile come opera pubblica
  2. Qualificazione di una centrale idroelettrica (opera privata) come opera di pubblica
  3. Qualificazione della manutenzione di aree verdi come appalto di servizi o come appalto di lavori
  4. Servizio di trasporto pubblico locale
  5. Gestione di asili nido
  6. Istituzione riserva naturale
  7. Modello di gara gross cost e net cost


  1. Qualificazione di una pista ciclabile come opera pubblica
    Può dirsi pubblica ogni opera che sia eseguita dallo Stato o da altro ente pubblico e destinata, una volta costruita e quindi divenuta un nuovo bene, a soddisfare un interesse pubblico. Deve possedere i seguenti requisiti: a) natura pubblica del soggetto che realizza l’opera; b) destinazione a soddisfare un interesse pubblico; c) natura immobiliare (o accrescimento, trasformazione o modificazione, duratura ed essenziale, di un immobile o del territorio.

  2. Qualificazione di una centrale idroelettrica (opera privata) come opera di pubblica
    L’espropriazione di un immobile per la realizzazione di un’opera pubblica è subordinata al ricorrere delle condizioni previste dal d.P.R. n. 327 del 2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità,art. 8, fra cui la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera stessa. La qualificabilità di una centrale termoelettrica come opera di pubblica utilità è stata sostenuta dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., sez. IV, 27 giugno 2001 n. 3847, in www.giustizia-amministrativa.it), secondo cui «la qualificazione di pubblico interesse o di pubblica utilità è riferita testualmente all’utilizzazione di fonti di energia» (art. 1, co. 4, l. 9 gennaio 1991 n.10) e deve essere interpretata in senso ampio, fino a ricomprendere «tutte le opere e i processi che concorrono a convertire in energia le fonti indicate nel terzo comma della disposizione in esame».

  3. Qualificazione della manutenzione di aree verdi come appalto di servizi o come appalto di lavori
    Il concetto di manutenzione, che non configura di per sé un contratto tipico, non può, però, non essere ricondotto alla qualifica di «lavori» qualora l’applicazione dell’opera dell’appaltatore comporta un’attività prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica, con l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale. Ciò porterebbe, quindi, ad escludere una generale riconduzione dei contratti di manutenzione nell’alveo degli appalti di servizi. Questa conclusione è poi confortata da un’analisi più approfondita del dato normativo: l’allegato 1 al d. lgs. 17 marzo 1995 n. 157, Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, prevede l’applicazione dello stesso solo per quei servizi di manutenzione aventi quattro ben individuati codici CPC (6112, 6122, 633, 886). Essi fanno riferimento ad attività di manutenzione e riparazione (segnatamente dei veicoli a motore, dei motocicli, dei gatti delle nevi, degli articoli domestici, dei prodotti metallici, dei macchinari e delle attrezzature) cui non possono essere ricondotte le attività indicate (manutenzione di aree verdi). (Cfr. Cons. St., sez. IV 21 febbraio 2005 n. 537, in www.appaltiecontratti.it; Cons. St., sez. V, 4 maggio 2001 n. 2518, in Cons. Stato, 2001, I, 1068; Tar Calabria, 13 febbraio 2004 n. 153, in I TAR 2004, I, 1591). Ne consegue la riconducibilità ad un appalto di lavori in economia.

  4. Servizio di trasporto pubblico locale
    Direttiva 98/38/CEE d. lgs. 17 marzo 1995, n. 158, Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi;d. lgs. 19 novembre 1997 n. 422, Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; eventuale disciplina normativa regionale e comunale in materia.

  5. Gestione di asili nido
    Atteso che i riferimenti normativi indicati risultano essere di carattere generale, occorre tenere conto altresì della disciplina speciale dettata in tema di forme di gestione dei servizi pubblici locali, nonché in tema di costruzione e gestione di asili nido. A tal fine si indicano di seguito le norme di maggior rilievo. Si ricorda peraltro, a titolo di premessa, che il servizio può essere gestito o direttamente dal Comune stesso, in economia (se del caso, con un contratto di appalto di servizi), ovvero da ente strumentale del Comune (quale, ad es. un’azienda speciale ovvero con società a totale partecipazione pubblica), oppure tramite affidamento a terzi, con concessione di servizi, o ancora con società mista. Le indicazioni utili in tal senso trovano fondamento nel TUEL, artt. 113 e ss. Occorre in merito ricordare, peraltro, che se l’art. 113 disciplina le modalità di gestione di un servizio avente rilevanza economica, ove il servizio si intenda essere privo di rilevanza economica il riferimento è, ormai a solo titolo indicativo, all’art. 113 bis. Ciò in quanto la norma è stata dichiarata incostituzionale dalle Corte Costituzionale con sentenza n. 272 del 2004, attesa la ritenuta competenza, in tema, della disciplina «di fonte regionale ed anche locale» (tra cui si possono annoverare non poche discipline legislative regionali di settore come quelle sui servizi sociali, le scuole materne e gli asili nido). Ne deriva la necessità di verificare se il Comune interessato abbia emanato un regolamento sui servizi pubblici locali nonché sulla gestione degli asili nido. Normativa statale: l. 6 dicembre 1971 n. 1044, Piano quinquennale per l’istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello stato; l. 29 novembre 1977, n. 891, Norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044; l. 28 dicembre 2001 n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2002), art. 70; l. 27 dicembre 2002 n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2003), art. 91; D.M. Lavoro 11 ottobre 2002, Istituzione del fondo per gli asili nido. Normativa regionale Piemonte: l.r. 15 gennaio 1973 n. 3, Criteri generali per la costruzione, l’impianto e la gestione e il controllo degli asili-nido comunali; D.G.R. n. 14-2906 del 7 maggio 2001, L.R. n. 27/94 – Criteri di selezione delle domande per l’assegnazione dei contributi di cui alla L.R. 24/07/1984 n. 32 e s.m.i. art. 1 lett. a) – Interventi sulle strutture e sull’arredamento degli asili nido comunali, Linee guida per la progettazione di un asilo nido,  D.G.R. n. 19–1361 del 20 novembre 2000, «Centro di custodia oraria – Baby parking – Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali», nota prot. n. 7092 del 26.6.2002 «Contributi per la gestione, il funzionamento e la manutenzione ordinaria degli asili nido comunali – Anno Scolastico 2001/2002. Requisiti e modalità di accesso ai finanziamenti».

  6. Istituzione riserva naturale
    Va precisato che il rinvio contenuto nell’art. 2 della l. r. Piemonte 28 febbraio 2005 n. 5 alla cartografia allegata fa sì che quest’ultima diventi parte integrante della legge, producendo effetti di pari forza. I confini della riserva dovranno quindi essere individuati facendo riferimento a tale cartografia. L’inclusione di un fondo di proprietà privata all’interno di una riserva naturale non determina, di per sé, l’espropriazione di tale fondo. Il privato conserva quindi il proprio diritto di proprietà e può, inoltre, vantare un diritto soggettivo all’indennizzo, laddove si accerti che «per effetto dell’imposizione di vincoli, il fondo incluso, con riguardo alle utilità da esso ritratte o ragionevolmente ritraibili, abbia effettivamente subito un decremento del valore venale rispetto a quello avuto antecedentemente alla inclusione e di quale entità» (C. Cass., sez. I, 7 aprile 1999, n. 3346,in cd-Rom Foro it.).

  7. Modello di gara gross cost e net cost
    Gross cost: gara a prezzo lordo. L’amministrazione aggiudicatrice, titolare del servizio, corrisponde al gestore un importo a copertura dei costi di esercizio e percepisce direttamente i ricavi; la stazione appaltante gestisce inoltre in modo diretto la distribuzione e la vendita. Net cost: gara a prezzo netto. L’amministrazione aggiudicatrice corrisponde al gestore un importo corrispondente alla differenza tra i costi ed i ricavi previsti in capo al gestore; il gestore percepisce i ricavi.


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